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All'art. 1 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, dopo la lettera m), e' aggiunto:

  • n)le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme, che hanno luogo tra agricoltori, produttori o gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonche' per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano.

Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 1 gennaio 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-04;770~art2 · fonte del testo