Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1947 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 27 dicembre 1946, n. 469.
Abrogato dal 1 gennaio 1947
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Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 27 dicembre 1946, n. 469.
Abrogato dal 1 gennaio 1947
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1941 al 1 gennaio 1947. 81 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'art. 1 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, dopo la lettera m), e' aggiunto:
tolto: n) le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme, che hanno luogo tra agricoltori, produttori o gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonche' per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 DICEMBRE 1946, N. 469
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-07-04;770~art2 · fonte del testo