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Non costituiscono entrata, al sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, le somme introitate per la lavorazione o la riparazione nel Regno di materie, merci e prodotti di estera provenienza non importati definitivamente, che sono quindi riesportati o comunque rinviati all'estero, osservate le norme che e' in facolta' del Ministro per le finanze di emanare al riguardo.
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 22 dicembre 2008
