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Non costituiscono entrata, al sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, le somme introitate per la lavorazione o la riparazione nel Regno di materie, merci e prodotti di estera provenienza non importati definitivamente, che sono quindi riesportati o comunque rinviati all'estero, osservate le norme che e' in facolta' del Ministro per le finanze di emanare al riguardo.

Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-04;770~art5 · fonte del testo