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Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera, loro inviata per accertarne la capacita' tecnica. Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art17 · fonte del testo