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Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale e' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della, massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal I direttore dell'Ufficio stesso in qualita' di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica. La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale:
- a)sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;
- b)sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;
- c)sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro. Contro le deliberazioni della Commissione e' ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale. La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica due anni. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1987, n. 56
13La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art.20, comma 1) che "La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente."
Testo in vigore dal 18 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
