Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il servizio del collocamento e' svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli piu' importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonche' dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessita'. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovra' essere superiore a L. 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovra' eccedere l'importo annuo massimo di L. 900.000.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art24 · fonte del testo