Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il servizio del collocamento e' svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli piu' importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonche' dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessita'. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovra' essere superiore a L. 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovra' eccedere l'importo annuo massimo di L. 900.000.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art24 · fonte del testo