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Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, puo' autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualita' di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro. La Commissione dura in carica due anni. Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente. I turni di lavoro, previsti dall'art. 16, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'art. 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo. La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'art. 25.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 17 settembre 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art26 · fonte del testo