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((Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, puo' autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dai dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualita' di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica)). La Commissione dura in carica due anni. Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente. I turni di lavoro, previsti dall'art. 16, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'art. 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo. La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'art. 25. ((Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, puo' autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale. Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune)).
Testo in vigore dal 17 settembre 1949 al 30 gennaio 2003
