Articolo abrogato dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Articolo abrogato dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Salò e Gaeta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -…
Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.
Per i motivi già esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza, quando con sentenza sia stata già dichiarata non fondata la questione proposta, anche se, oltre a quelle già esaminate, vengano impugnate nuove disposizioni di legge (le quali, peraltro, fissino soltanto modalità di esecuzione o risultino del tutto estranee alla questione) ed anche se siano richiamate altre norme della Costituzione, (il cui contenuto non incida tuttavia sull'oggetto del giudizio). (Manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, non impugnato in precedenza, 13, 18, non impugnato in precedenza, e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'avviamento al lavoro, in riferimento agli artt. 1, non invocato in precedenza, 2, 3, 4, 16 e 36, non invocato in precedenza, Cost.). Cfr.: sent. n. 53/57.
Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 Cost. - degli artt. 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, riguardanti l'obbligo dei datori di lavoro di assumere il personale tramite gli uffici di collocamento e di comunicare tempestivamente agli stessi uffici la cessazione del rapporto di lavoro). Cfr.: sent. n. 53 del 9 aprile 1957.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.
Non sussiste correlazione alcuna, stante la netta diversità di oggetto, tra gli artt. 8, 13 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sulla disciplina del collocamento al lavoro e le leggi 9 aprile 1931, n. 358 e 6 luglio 1939, n. 1092, riguardanti l'una la regolamentazione e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna, l'altra i provvedimenti contro l'urbanesimo.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2003 al 24 ottobre 2003. 105 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. tolto: 19 DICEMBRE 2002 aggiunto: 10 SETTEMBRE 2003, N. tolto: 297. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato aggiunto: 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art27 · fonte del testo