La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 n. 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennita' di disoccupazione, gia' prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
