L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:
- 1)quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;
- 2)quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;
- 3)quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;
- 4)quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
- 5)quando il disoccupato non abbia, rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o piu' delle ipotesi previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
