L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

  • 1)quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;
  • 2)quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;
  • 3)quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;
  • 4)quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
  • 5)quando il disoccupato non abbia, rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o piu' delle ipotesi previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art41 · fonte del testo