I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonche' le indennita' per gli allievi previste dal presente titolo. L'autorizzazione e' data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali e' demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art48 · fonte del testo