Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto Ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale. La domanda e' redatta sul modulo fornito dall'istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verita'. La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art40 · fonte del testo