((I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi)).

Testo vigente dal 15 marzo 1970

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1970

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 15 marzo 1970. 5 parole tolte, 8 parole aggiunte.

I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che tolto: presenzi aggiunto: presenti agli esami finali e devono rimettere entro tolto: dieci aggiunto: 120 giorni dalla chiusura aggiunto: dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico tolto: del corso stesso aggiunto: dei singoli corsi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art50 · fonte del testo