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Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima. L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, e' assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa. Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata. Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali di cui alla allegata tabella C.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
