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E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorita' giudiziaria le controversie riguardanti i diritti erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo. Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
