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Sono abrogati: l'art. 1 (comma primo), l'art. 2 (commi primo e secondo), l'art. 3, l'art. 4, l'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1749, allegato G (art. 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (art. 1), al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (art. 3), al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (art. 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (art. 7) e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (art. 3); gli articoli 6, 20 (commi primo, secondo e terzo), 26, 32 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; l'art. 1, comma primo, del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226; l'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538; l'art. 10 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, all'art. 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e all'art. 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226; l'art. 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538; la legge 6 agosto 1954, n. 617; ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1109~art16 · fonte del testo