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La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonche' i libri, i registri gia' bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data. Analoga integrazione e' consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1267~art2 · fonte del testo