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La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe', bar, sale da the', sale da ballo, circoli, club, ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, e' dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria. Alla stessa imposta del 6 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso. Le aliquote previste dai commi precedenti si applicano anche alle prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1949 al 14 marzo 1952
