Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe', bar, sale da the', sale da ballo, circoli, club, ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, e' dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria. 2 Alla stessa imposta del 6 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso. 2 Le aliquote previste dai commi precedenti si applicano anche alle prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 marzo 1952, n. 110
2con decorrenza dal 1 gennaio 1951
La L. 4 marzo 1952, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'art 1, primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'imposta sull'entrata e' stabilita nella misura del 4 per cento per quelli classificati di lusso e del 3 per cento per quelli di prima categoria; alla stessa imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1951".
Testo in vigore dal 14 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
