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Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla entrata delle aliquote stabilite dall'art. 1, deve ritenersi valida la classificazione degli esercizi in detto articolo specificati, effettuata dalle competenti autorita'. E' fatto obbligo all'autorita' che rilascia la licenza di fare in essa menzione della categoria dell'esercizio.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-01-07;1~art3 · fonte del testo