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Non costituisce entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato B alla presente legge effettuata fino al 31 dicembre 1949 al fabbricante di tessuti che li impiega direttamente nella propria industria. Le relative fatture di vendita, il cui rilascio e' in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato A. al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati da fabbricanti di tessuti per il diretto impiego nella propria industria. Analoga esenzione si applica per l'importazione dei detti prodotti direttamente acquistati all'estero dal fabbricante di tessuti per uso della propria industria. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1949, n. 955
1La L. 29 dicembre 1949, n. 955 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Salvo quanto disposto dal precedente art. 5, la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1950".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
