Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette

Art. 8 — Modifica all'art. 4 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024

L'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, e' modificato come appresso: "Sono ritenuti validi, a, tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilita', sino alla concorrenza, di lire diecimila, su quietanza di persona, diversa della ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce".

Testo vigente dal 30 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art8 · fonte del testo