Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Coloro i quali abbiano avuto dagli Istituti all'uopo autorizzati anticipazioni con fondi erariali in conto risarcimento danni di guerra, risultate poi scoperte in tutto o in parte in confronto delle liquidazioni definitive di pagamento eseguite dalle Intendenze di finanza, sono facoltizzati a soddisfare il proprio debito in numero di trenta uguali annualita' se il debito sia garantito da ipoteca, e di quindici se venga prestata altra idonea garanzia.
tolto: Nei casi di mancato riconoscimento delle condizioni subbiettive pel diritto al risarcimento, la ratizzazione potra' essere accordata soltanto previa autorizzazione del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto.
tolto: Le annualita' saranno comprensive del capitale e dell'interesse del due per cento.
tolto: Detto interesse sara' devoluto per meta' al Tesoro e per meta' agli Istituti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-05-01;467~art1 · fonte del testo