Art. 1
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[1]Coloro i quali abbiano avuto dagli Istituti all'uopo autorizzati anticipazioni con fondi erariali in conto risarcimento danni di guerra, risultate poi scoperte in tutto o in parte in confronto delle liquidazioni definitive di pagamento eseguite dalle Intendenze di finanza, sono facoltizzati a soddisfare il proprio debito in numero di trenta uguali annualita' se il debito sia garantito da ipoteca, e di quindici se venga prestata altra idonea garanzia.
[2]Nei casi di mancato riconoscimento delle condizioni subbiettive pel diritto al risarcimento, la ratizzazione potra' essere accordata soltanto previa autorizzazione del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto.
[3]Le annualita' saranno comprensive del capitale e dell'interesse del due per cento.
[4]Detto interesse sara' devoluto per meta' al Tesoro e per meta' agli Istituti.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
