Provvedimenti in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori
Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al danneggiato di estinguere subito o in qualsiasi altro momento il proprio debito scontando all'attualita', al saggio di interesse del sei per cento, tutte le annualita' o quelle di esse rimaste da pagare.
[2]Uguale facolta' e' data agli Istituti per le quote che non potranno essere riscosse per insolvenza dei debitori.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
