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[1]E' data facolta' al danneggiato di estinguere subito o in qualsiasi altro momento il proprio debito scontando all'attualita', al saggio di interesse del sei per cento, tutte le annualita' o quelle di esse rimaste da pagare.

[2]Uguale facolta' e' data agli Istituti per le quote che non potranno essere riscosse per insolvenza dei debitori.

Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-05-01;467~art2 · fonte del testo