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[1]Divenute definitive e liquide le scoperture, gli Istituti compileranno i piani di ammortamento per i danneggiati che abbiano chiesta la ratizzazione, tenendo distinte le quote del proprio credito dal credito dello Stato, e procederanno alla esazione delle rate annuali mediante ruoli da darsi in carico agli esattori delle imposte dirette, i quali effettueranno la riscossione con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette con l'onere del non riscosso per riscosso.

[2]Entro il termine stabilito dalla legge, il ricevitore provinciale versera' in tesoreria e nelle casse degli Istituti le quote di rispettiva spettanza. In caso di inadempienza del ricevitore provinciale, il versamento in tesoreria per la quota erariale sara' effettuato dagli Istituti con fondi propri entro cinque giorni dalla scadenza del termine fissato per i versamenti del ricevitore.

[3]Gli Istituti, pure con fondi propri, rimborseranno le quote risultate inesigibili.

[4]A carico dell'esattore e del ricevitore inadempiente decorrono le multe di mora previste dalla legge per la riscossione delle imposte dirette; uguali multe saranno applicate a carico degli Istituti che non effettuino i versamenti entro il termine anzidetto.

Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-05-01;467~art3 · fonte del testo