Art. 4
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Nel caso in cui il danneggiato intenda riscattare il proprio debito, il versamento sara' fatto dal medesimo direttamente in tesoreria per la quota dovuta all'Erario e nelle casse degli Istituti per quella di loro spettanza; ugualmente in tesoreria dovra' essere effettuato il versamento della quota erariale qualora il riscatto avvenga da parte degli Istituti per le quote di cui al capoverso dell'art. 2.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
