Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora il danneggiato si avvalga della facolta' di ratizzazione del debito, l'ipoteca legale prevista dall'art. 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, conserva la sua efficacia a garanzia del credito dell'Istituto anticipatore, anche oltre il termine previsto nel R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, purche' ne sia fatta annotazione in margine alla relativa iscrizione.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
