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[1]Con decreto del Ministro per le finanze saranno, di concerto col Ministro per la giustizia, stabilite le norme per la esecuzione della presente legge e per la riduzione delle ipoteche vigenti all'importo delle effettive scoperture.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1° maggio 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi - Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-05-01;467~art7 · fonte del testo