Art. 7
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[1]Con decreto del Ministro per le finanze saranno, di concerto col Ministro per la giustizia, stabilite le norme per la esecuzione della presente legge e per la riduzione delle ipoteche vigenti all'importo delle effettive scoperture.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° maggio 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mosconi - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
