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Per le entrate derivanti da spettacoli teatrali e cinematografici e misti di cinema e varieta', nonche' per le entrate derivanti dagli spettacoli e trattenimenti indicati ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 3 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nella misura dell'1 per cento a decorrere dal 10 gennaio 1969. A dette aliquote si applica l'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive disposizioni.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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