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Il 1° comma dell'art. 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e' sostituito dal seguente: "Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva o autorizzati in via provvisoria, con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente nella circoscrizione".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
