Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua trasporto di persone su autocarri e' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, oltre le sanzioni fiscali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 88. La suddetta infrazione importa il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente ai sensi degli articoli 81 e 94 del citato regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi, sebbene munito dell'autorizzazione, non osservi le prescrizioni di cui al precedente art. 7 o trasporti personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art9 · fonte del testo