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Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale tra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
