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Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale tra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art13 · fonte del testo