Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La circolazione di rimorchi alternativamente accodati alla stessa motrice e' soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata. Tale agevolazione e' subordinata alle seguenti condizioni:
tolto: 1) accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
tolto: 2) l'autocarro e i rimorchi ad esso accodabili debbono appartenere allo stesso proprietario;
tolto: 3) sulla licenza di circolazione dell'autocarro debbono essere trascritti a cura del predetto Ispettorato gli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui e' consentito l'accodamento alternativo ai sensi del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art14 · fonte del testo