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L'art. 5 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e' soppresso e sostituito come segue: "Con effetto dal 1 gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate. In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente provvedute ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
