Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, e' sostituito dal seguente: "Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di lire 500 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:
tolto: 1) trattrici stradali;
tolto: 2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
tolto: 3) autospazzatrici;
tolto: 4) autospazzaneve;
tolto: 5) autopompe;
tolto: 6) automattiatrici;
tolto: 7) autocarri attrezzi;
tolto: 8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;
tolto: 9) autocarri gru, per soccorsi e recuperi automobilistici;
tolto: 10) autosgranatrici;
tolto: 11) autotrebbiatrici;
tolto: 12) autofunebri;
tolto: 13) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
tolto: 14) autoveicoli per disinfestazione;
tolto: 15) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
tolto: 16) autoveicoli per radio-cinema sonoro;
tolto: 17) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti. Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempreche' non siano atti comunque al trasporto di cose, per i rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo cui sono accodati, per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli di campeggio e simili per i carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada, la tassa di circolazione e' stabilita nella misura fissa di lire 3000. L'elenco di cui al primo comma puo' essere aggiornate con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti. Per gli autoscali adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione e' dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo di potenza del motore. Per le autoambulanze la tassa di circolazione e' dovuta in ragione di lire 120 per ogni cavallo di potenza del motore, in quanto siano provviste di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art3 · fonte del testo