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L'autorizzazione di cui all'art. 5 e' concessa dal prefetto. A tale fine le aziende interessate debbono rivolgere al prefetto istanza corredata:
- a)di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessita' per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;
- b)della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneita' dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
