Per l'esercizio di case da gioco autorizzate in applicazione dei regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201 e 16 luglio 1936, n. 1404, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 dicembre 1928, numero 3125; 8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62, e' dovuta annualmente, entro il mese di gennaio, dal Comune, in caso di gestione diretta, o dal concessionario la tassa di concessione governativa di L. 10 milioni.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-26;10~art7 · fonte del testo