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I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti - possono concorrere all'avanzamento:

  • a)anticipato per esami, di cui al seguente articolo 2;
  • b)a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;
  • c)a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;
  • d)a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore. Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 25 gennaio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art1 · fonte del testo