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I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti - possono concorrere all'avanzamento:
- a)anticipato per esami, di cui al seguente articolo 2;
- b)a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;
- c)a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;
- d)a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore ((o nel servizio di stato maggiore)). 1 Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 dicembre 1933, n. 1796, convertito senza modificazioni dalla L. 25 gennaio 1934, n. 248, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La presente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009
