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Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli delle armi di' fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti agli avanzamenti dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 9 e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo stesso.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
