Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'atto del collocamento nella posizione di congedo che loro compete pel raggiungimento del limite di eta' di cui all'art. 3 della presente legge, gli ufficiali del ruolo M sono - se giudicati idonei nelle forme stabilite dalla vigente legge - promossi al grado superiore nella anzidetta posizione di congedo.
tolto: La promozione non puo' pero' aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei di pari anzianita' delle quattro armi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art12 · fonte del testo