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In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, gli ufficiali del ruolo M, sino al 1° gennaio 1936, concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo, nella proporzione di un terzo. Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come e' detto all'art. 4 della legge sopra ricordata. Dopo tale data gli ufficiali del ruolo 31 concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sara' devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art19 · fonte del testo