Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. 127 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 4 della legge 17 aprile 1930, n. 480, e' sostituito dal seguente: Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo 31, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni) viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda puo' essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purche' abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda: 46 anni di eta' se tenenti colonnelli; 43 anni di eta' se maggiori; 39 anni di eta' se capitani; 36 anni di eta' se tenenti, e siano compresi nei limiti di anzianita' che saranno fissati, con facolta' insindacabile, dal Ministero della guerra, nel bando di concorso. Il trasferimento nel ruolo M e' definitivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art18 · fonte del testo