Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di cui al precedente articolo 20 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18 e 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella di cui al precedente articolo. Gli organici anzidetti delle tre armi - fanteria, cavalleria ed artiglieria - esclusi i servizi tecnici di cui al precedente art. 18, sono pertanto ridotti del corrispondente numero di posti devoluto agli ufficiali immessi nel ruolo 31 in conseguenza dell'ampliamento temporaneo previsto dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art21 · fonte del testo