Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali di cui al precedente articolo 20 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18 e 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella di cui al precedente articolo. Gli organici anzidetti delle tre armi - fanteria, cavalleria ed artiglieria - esclusi i servizi tecnici di cui al precedente art. 18, sono pertanto ridotti del corrispondente numero di posti devoluto agli ufficiali immessi nel ruolo 31 in conseguenza dell'ampliamento temporaneo previsto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
