Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

L'aumento degli organici del ruolo M, previsto dal precedente art. 20 sara' attuato con successivi concorsi indetti dal Ministero della guerra che stabilira', per ogni concorso, il numero dei posti da coprire tenendo presente le disposizioni contenute nell'art. 19 del precedente capo II circa le aliquote, per ogni grado, dei posti che debbono essere destinati alle ammissioni e di quelli da riservarsi all'avanzamento. Il completamento degli organici si considerera' avvenuto quando il totale dei posti messi a concorso e coperti in attuazione dei concorsi stessi avra' raggiunto gli organici fissati dal precedente art. 20. Il riassorbimento sara' iniziato dopo completati gli organici, come e' detto nel precedente capoverso, in ragione di un decimo delle vacanze che si verificheranno in ciascun grado nel complesso degli organici stabiliti dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, e dal precedente art. 20 del presente capo III. Tale riassorbimento sara' considerato come ultimato non appena raggiunti gli organici stabiliti per il ruolo 31 dalla legge 17 aprile 1930, n. 480.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art22 · fonte del testo