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I posti organici del ruolo M, riassorbiti in base al precedente articolo 22, saranno a mano a mano riaggiunti agli organici delle tre armi - fanteria, cavalleria ed artiglieria - esclusi i servizi tecnici di cui all'art. 18 del precedente capo II.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art23 · fonte del testo