Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli ufficiali ammessi nel ruolo M, in base al precedente art. 20, sono applicate tutte le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
